STATUTO
OBIETTIVO 3 – Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata”
Articolo 1
Denominazione
1. È costituita, ai sensi dell’articolo 90 della Legge 289/2002, una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione sociale “OBIETTIVO 3 – SOCIETÀ
SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”.
La società potrà utilizzare a tutti gli effetti la sigla “03 – S.S.D.R.L.”
Articolo 2
Oggetto
1. La Società è senza fine di lucro ed i proventi da essa conseguiti non possono in nessun caso essere divisi tra i soci neanche in forma indiretta.
2. La società ha per oggetto: l’organizzazione, l’esercizio e la divulgazione di ogni tipo di attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, motoria e ricreativa. Ha per finalità, lo sviluppo, la diffusione e la promozione di attività sportive dilettantistiche esercitate in particolare da persone con diverse abilità e quindi promuovendo l’esercizio di diverse discipline sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. La società promuove il valore educativo dello sport, coinvolgendo persone diversamente abili per un miglioramento della loro qualità di vita, come attività sociale e strumento di superamento ed integrazione delle diversità, favorendo l’integrazione reale e completa nella società, in particolare nel settore dello sport dilettantistico.
Nello specifico la società si pone come obiettivo principale, ma non esaustivo, quello della individuazione presso ospedali, centri ortopedici e spinali, di atleti con disabilità che possano essere formati, anche con l’obiettivo di partecipare ai prossimi Giochi Paralimpici che si terranno a Tokio nel 2020; la società perseguirà tale obiettivo attraverso l’utilizzo di risorse dedicate e tramite il coinvolgimento e la collaborazione di altre associazioni del settore, del CONI, del CIP, della Federazione Ciclistica Italiana e di enti pubblici e privati che vogliano in qualsiasi modo contribuire al raggiungimento degli obiettivi qui riportati. Le attività di formazione sportive saranno condotte direttamente da istruttori qualificati per quanto riduarda il ciclismo paralimpico (strada, pista, handbike) e indirettamente per quanto riguarda altre discipline sportive, anche per il tramite di altre associazioni sportive specialistiche per ogni disciplina. La società perseguirà tali fini e scopi tramite attività svolte con obbligo di conformità alle norme e direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana, alla quale la società si affilierà. La società per tutte le altre discipline sportive che dovesse in seguito decidere di praticare provvederà, mediante mera delibera dell’organo amministrativo, all’affiliazione alla rispettiva Federazione Sportiva nazionale 0 Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, con l’obbligo di osservare e di
far osservare ai propri soci nonché di conformarsi a norme, direttive e prowedimenti anche disciplinari del CONI e/o dei suol organi, a statuti, regolamenti, direttive e provvedimenti anche disciplinari delle Federazioni sportive nazionali e/o delle organizzazioni sportive internazionali a cui aderiscono elo degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dei loro organi a cui la società si affilierà.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle federazioni e/o enti di promozione sportiva nella parte relativa all’organizzazione e gestione delle società affiliate a cui la società deciderà di affiliarsi.
3. Ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale la Società potrà gestire in tutto o in parte, anche mediante contratti di affitto d’azienda o di ramo della stessa, direttamente e/o indirettamente, acquistare, progettare in conto proprio, costruire, ristrutturare e ampliare impianti e centri sportivi e ricreativi o immobili da destinare ad attività sportive e ricreative, comprese le relative aree e annessi servizi accessori, quali posti di ristoro, ristoranti, bar, macchine automatiche di distribuzione, spacci di articoli sportivi ecc., nonchè promuovere tutte quelle iniziative volte al conseguimento dello scopo sociale compresi l’organizzazione
di tornei, gare e manifestazioni sportive, la promozione di corsi propedeutici, di avviamento allo sport, di squadre agonistiche, di ogni altra attività sportiva, ricreativa, motoria, e spettacoli sportivo-ricreativi, ricerca e promozione di sponsorizzazioni, pubblicità e commercializzazione dell’attività e dell’immagine societaria mediante modelli, marchi, emblemi e mediante mezzi informatici, internet e similari
4. La società potrà, inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, potrà concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche, potrà consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito.
5. E’ in ogni caso escluso l’esercizio di attività di cui all’articolo 2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385.
6. Sono altresì escluse le competenze riservate alle professioni protette ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1815.
Articolo 3
Sede e domiciliazione dei soci
1. La società ha sede nel Comune di Cadoneghe (PD).
2. La sede sociale può essere trasferita a qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell’Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’Ufficio delle Imprese. La decisione relativa al trasferimento della sede in altro Comune è di competenza dei soci.
Articolo 4
Durata
1. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con decisione dei soci.
Articolo 5
Capitale
1. Il capitale sociale è di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).
2. Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti ma attribuiscono a tutti i soci gli stessi diritti.
Articolo 6
Aumento del capitale sociale
1. La società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti.
2. L’aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti 0 di qualsiasi altro elemento dell’attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d’opera e di servizi di soci a favore della società.
3. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione 0 di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la società.
4. L’aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile in quanto compatibili con il divieto di distribuzione indiretta di utili.
5. Salvo il caso di cui all’art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell’art. 2473 del codice civile.
Articolo 7
Riduzione del capitale sociale
1. La riduzione del capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2482 e 2482-bis c.c.
2. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall’art. 2482-bis, co.2 c.c., in previsione dell‘assemblea ivi indicata.
Articolo 8
Finanziamenti dei soci
1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell’organo amministrativo e previo consenso individuale degli stessi, finanziamenti infruttiferi attraverso versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso oppure stipulare con la società, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso comunque infruttiferi. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle norme e in particolare detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.
Articolo 9
Partecipazioni sociali
1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.
Articolo 10
Trasferimento delle partecipazioni sociali per successione a causa di morte
1. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.
2. In tal caso, gli eredi o i Iegatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l’awenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.
3. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l’erede o il legatario non potrà acquisire la qualità di socio, né sarà legittimato all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società se non a favore di altro socio.
4. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
Articolo 11
Decisioni dei soci
1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante delibera assembleare oppure mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per scritto ai sensi dell’art. 2479 C.C.
2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più Amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.
3. Ogni soggetto che riveste la qualità di socio ha diritto di partecipare alle decisioni, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
4. Le decisioni devono essere adottate a mezzo di delibera assembleare quando abbiano ad oggetto:
– le modifiche dello statuto;
– la nomina dell’organo amministrativo;
– la modifica dell’oggetto sociale;
– la modifica dei diritti dei soci;
– l’eventuale assunzione di partecipazioni da cui derivi una responsabilità illimitata delle obbligazioni della società partecipata;
– lo scioglimento anticipato della società, nomina, revoca e sostituzione del liquidato non ché i criteri di svolgimento della liquidazione;
– le modifiche alle determinazioni assunte ai sensi dell’art.2487 c.c. nonché nell’ipotesi prevista dall’art.2482-bis, co.4. c.c. e, in ogni caso, quando sia richiesto da uno o più Amministratori o da un almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
5. In tutti i restanti casi, le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
6. Quando la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale deve risultare il relativo argomento, viene predisposto da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo della compagine sociale e deve essere sottoposto all’attenzione di ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata o via posta elettronica certificata da spedirsi al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.
7. Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.
8. La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati o almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.
9. Nel caso invece in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli Amministratori o dei soci di minoranza.
10. Il relativo consenso viene prestato da ciascun socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione.
11. La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.
12. Le decisioni dei soci assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese in ogni caso con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno i quattro quinti dei soci.
13. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della partecipazione posseduta.
Articolo 12
Assemblea
1. L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, e se regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a centottanta giorni dal Consiglio di Amministrazione, quando particolari esigenze lo richiedano. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.
La convocazione awiene tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata inviata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art.2479-bis, co. 3 c.c.
4. L’assemblea sarà validamente costituita, anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l’intera compagine sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, siano presenti 0 informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento.
5. L’assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista.
6. Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
7. L’assemblea può essere tenuta in audio-videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell’adunanza e di costatare e proclamare i risultati della votazione.
8. Deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
9. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
10. Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio mediante delega scritta.
11. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e da un Segretario, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.
12. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea, qualunque sia il valore della partecipazione posseduta.
13. Restano salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Articolo 13
Amministrazione
1. La società può essere alternativamente amministrata:
a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato all’atto della nomina;
c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, anche per singole materie.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione
2. La scelta dell’organo amministrativo è demandata all’assemblea.
3. L’organo amministrativo può essere eletto fra i soci e fra i non soci purché non incorrano in cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e da quello sportivo.
4. Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Sono revocabili dall’Assemblea in qualunque momento per giusta causa.
5. Sono rieleggibili.
6. Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva.
7. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo organo viene ricostituito.
8. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori, così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei componenti l’organo amministrativo, decade l’intero consiglio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2386 comma 2 C.C.
9. L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con esclusione soltanto di quelli che la legge espressamente riserva ai soci.
10. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
11. Per gli Amministratori potrà essere stabilito, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita dalla decisione dei soci all’atto della loro nomina o successivamente e comunque che non potrà essere superiore ai limiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/97.
12. Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione non potranno esercitare la loro funzione per tutto il periodo della inibizione. Nell’ipotesi in cui il prowedimento disciplinare investa l’amministratore unico della società, questi dovrà prowedere senza indugio alla convocazione dell’assemblea dei soci che ne dichiarerà la decadenza provvedendo nella medesima adunanza alla nomina di un sostituto.
Articolo 14
Consiglio di amministrazione
1. Qualora I’amministrazione della società sia affidata a un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri ed elegge fra questi un Presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina ed uno o più consiglieri delegati.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte in sede di adunanza oppure mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. In tali due ultime ipotesi la procedura non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento owero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro
giorni quindici dal suo inizio 0 nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni assumono la data dell’ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
3. Ogni Amministratore ha il diritto di informazione e di partecipazione alla formazione della volontà del Consiglio.
4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica e devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli Amministratori, conservato a cura della società. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. La convocazione awiene mediante awiso spedito a tutti gli Amministratori con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’awenuto ricevimento.
6. L’avviso deve pervenire almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere data, luogo e ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
7. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in territorio italiano.
8. Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono comunque tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, secondo le regole già previste per l’assemblea dei soci.
Articolo 15
Rappresentanza sociale
1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dell’organo amministrativo prescelto dai soci, all’Ammìnistratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori disgiuntamente nel caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell’art.2257 c.c., a tutti gli Amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell’art.2258 c.c. e ai consiglieri delegati nei limiti della delega.
2. La rappresentanza della società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
3. Spetta infine ai liquidatori in caso di liquidazione della società.
Articolo 16
Collegio sindacale
1. La società nomina il Collegio Sindacale o il revisore se richiesto dalla legge o con decisione dei soci.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Qualora la nomina del Collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, il solo Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra quelli iscritti al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Il Presidente del Collegio è scelto dall’assemblea dei soci.
4. La durata in carica dei membri del Collegio Sindacale è di tre anni.
5. Sono attribuiti al Collegio Sindacale i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 bis c.c.
6. Si applicano ai Sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art.2399 c.c.
7. Il Collegio Sindacale, salvo diversa delibera, esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall’art.2409-ter c.c.
Articolo 17
Recesso dei soci
1. Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all’approvazione delle decisioni riguardanti: a) il cambiamento dell’oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo di società; c) la decisione di fusione o di scissione della società: d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede della società all‘estero; f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell’oggetto della società; g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell’art.2468, co.3, c.c.; h) l’aumento di capitale sociale mediante l’offerta di quote di nuova emissione a terzi; i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all’art.2468 c.c.,
qualora la delibera non sia assunta all’unanimità e il presente statuto lo consenta.
2. Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all’organo amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Articolo 18
Esclusione
1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:
a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;
b) il compimento di atti dannosi per la società nell’esclusivo perseguimento di un fine estraneo all’attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un famigliare o convivente.
2. L’esclusione del socio è decisa dall’assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Nel computo della maggioranza richiesta non va considerata la presenza del socio interessato dal procedimento.
3. L’esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al Collegio arbitrale. In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Collegio arbitrale.
4. Dall’invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono i termini di cui all’ari. 2473 C.C. perla liquidazione della partecipazione al socio escluso.
Articolo 19
Liquidazione delle partecipazioni sociali
1. Nei casi di morte del socio, di recesso e di esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate per un importo pari al loro esclusivo valore nominale versato per la sottoscrizione della quota.
2. Ai sensi dell’art. 2473-bis C.C. è esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l’esclusione perderà ogni effetto.
Articolo 20
Esercizio sociale e bilancio
1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l’organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di
esercizio. Il bilancio, redatto con l’osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze della società lo richiedano e, comunque, secondo quanto previsto dall’art. 2364 C.C.
3. La società, non avendo finalità lucrative, non potrà in alcun modo, neanche in forma indiretta, distribuire utili ai soci.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sportive dilettantistiche esplicitamente individuate nell’art. 2.
Articolo 21
Scioglimento e liquidazione della società
1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della società, l’assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri.
3. Il patrimonio residuo di liquidazione sarà destinato ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli dell’ente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.
Articolo 22
Clausola compromissoria
1. Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i Iiquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Distretto nel cui ambito ha sede la società.
2. Le statuizioni dell’Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.
3. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell’arbitro.
4. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione di appartenenza.
5. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Articolo 23
Disposizioni applicabili
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre alle norme previste dal codice civile anche alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della Federazione ltaliana di appartenenza, quelle emanate dal Coni nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.